L’art. 1 della Legge 56/89 definisce: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Per diventare Psicologo in Italia è necessario laurearsi in Psicologia (Laurea Specialistica 3+2), sostenere un Esame di Stato a seguito di un tirocinio post-lauream di un anno e iscriversi all’Albo professionale di una regione o Provincia italiana.
Senza l’iscrizione all’Albo – Sez. A – non si è Psicologi, ma soltanto dottori in Psicologia.
Possono iscriversi nella Sezione A dell’Albo i laureati in Psicologia e nella Sezione B i dottori in Tecniche psicologiche, a seguito del superamento dei rispettivi esami di Stato.
L’iscrizione è la condizione necessaria per poter lavorare ed esercitare l’attività. I laureati in Psicologia non cittadini italiani o con laurea conseguita all’Estero, possono esercitare la professione se regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi in Italia.
Verifica la mia posizione ufficiale all’interno dell’albo regionale degli psicologi, clicca qui